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Patentino
Patente A/A1
Patente B
Età minima richiesta
: 18 anni. Conseguibile sostenendo la
prova di guida
su un´autovettura.
Abilita a condurre:
• Gli
autoveicoli
di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di
autocarri
e di
autocaravan
(camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un
rimorchio leggero
, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
• gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purchè quest´ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell´autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 tonn può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i kg.750 di PTT (peso totale a terra)
• tutte le
macchine agricole
, comprese quelle eccezionali.
• tutte le
macchine operatrici
(sgombraneve o spargisale) che abbiano massa inferiore a 3,5 tonnellate e purché non siano veicoli eccezionali.
• Si possono anche condurre
motocicli leggeri fino a 125 cc
ma solo in Italia. La patente B abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1 tranne i motocicli (quelli fino a 125 cc sono conducibili solo in Italia). Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale, quelle antecedenti il 1 gennaio 1986 valgono anche nel resto dell´Europa.
Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come
neopatentato
. Ai sensi dell´art. 117 CDS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l´obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strada extraurbane principali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L´applicazione dell´art. 117 si accompagna all´applicazione dell´art. 142 CDS.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per un conducente non neopatentato.
La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.
Punti: Cosa sono e come si perdono
Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di
20 punti
, registrato nell´anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, l´archivio dei patentati tenuto dal Ministero dei trasporti.
Il punteggio iniziale diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni per le quali è prevista la perdita di punti, indicate in una apposita tabella del Codice della strada.
Il punteggio sottratto varia, da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.
Per i
neopatentati
, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Nel caso di più infrazioni accertate contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti: se però tra le infrazioni ce n´è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
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